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Indennità di malattia: diritti e doveri del lavoratore

Indennità di malattia in ufficio

Dopo aver visto come funziona il Jobs Act ed aver approfondito le norme relative al Trattamento di Fine Rapporto, continuiamo con i post che si occupano del mondo del lavoro parlando di indennità di malattia.

In Italia il lavoratore, in caso di malattia, ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e di godere di un trattamento economico adeguato. Questo è stabilito dalle norme ed eventualmente dai contratti collettivi di lavoro.

Chi si assenta per malattia ha diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, in caso la legge o la contrattazione collettiva lo prevedano, ed eventualmente ad un’indennità a carico dell’INPS.

Ovviamente le norme differiscono in funzione della tipologia di contratto del lavoratore, si distinguono quindi 2 categorie principali:

Lavoratori dipendenti

Per quei lavoratori con contratto a tempo determinato/indeterminato, è obbligatorio disporre di un certificato di malattia emesso dal medico curante per poter ottenere il trattamento economico sostitutivo.

L’INPS, una volta ricevuto il certificato per via telematica dal medico, lo invierà al datore di lavoro (anche in questo caso via internet). Il datore di lavoro può, in caso voglia effettuare una verifica, richiedere il numero identificativo del certificato al lavoratore che può trasmetterlo anche tramite email o SMS.

Le aziende sono comunque tutelate dalla legge che prevede l’obbligatorietà per il lavoratore di sottoporsi ad accertamenti sanitari da parte dell’ASL o dell’INPS in caso il lavoratore del settore privato sia assicurato per l’indennità economica di malattia presso l’istituto previdenziale.

Per quanto riguarda le tempistiche, la sospensione del rapporto di lavoro può durare fino a 3 o 6 mesi (in base all’anzianità di servizio inferiore o superiore ai 10 anni).

I contratti collettivi possono modificare queste durate e possono prevedere la possibilità per il lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa (senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità di servizio) al termine del periodo di malattia. La richiesta deve pervenire al datore di lavoro prima della scadenza del periodo di malattia.

In caso di prolungamento del periodo di malattia, il lavoratore deve inviare al datore di lavoro un nuovo certificato. Il lavoratore dipendente non può in alcun modo essere licenziato fino a quando non scade il termine di conservazione del posto definito nei diversi contratti collettivi di riferimento.

Relativamente all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS, essa spetta a partire dal 4° giorno e fino ad un massimo di 180 giorni di malattia in un anno. Spesso è anticipata dal datore di lavoro nel momento in cui retribuisce il dipendente.

Lavoratori parasubordinati

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, cioè con contratti a progetto, coordinati e continuativi oppure occasionali, l’articolo 66 D.Lgs. 276/03 specifica che “il periodo di malattia non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro: esso rimane sospeso ma senza trattamento economico”.

Per il datore di lavoro è possibile recedere dal contratto se il periodo di malattia si protrae per oltre un sesto della durata complessiva del contratto o comunque per oltre 30 giorni.

Novità per questo tema sono state introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 relativamente a lavoratori parasubordinati e assimilati ed iscritti alla gestione separata. Essi hanno diritto all’indennità di malattia se:

  • non sono iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria e non sono pensionati;
  • hanno lavorato per uno stesso committente per almeno 30 giorni in un anno o per un compenso totale superiore ai 5000€;
  • * hanno versato, nei 12 mesi precedenti il periodo di malattia, almeno 3 mesi (anche non continuativi) di contribuzione nella gestione separata;
  • hanno un reddito individuale assoggettato a contributo non superiore al 70% del massimale contributivo nell’anno precedente a quello in cui si verifica la malattia;

La malattia è indennizzata per un massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni.
* Non può tuttavia essere superato il limite annuale di 61 giorni.
Nella tutela non sono incluse i periodi di malattia di durata inferiore ai 4 giorni.

Motivi dell’assenza per malattia

Sono essenzialmente 3 i motivi che possono giustificare l’assenza di un lavoratore dal posto di lavoro:

  • riduzione della capacità lavorativa dovuta a un’alterazione dello stato di salute;
  • necessità di attuazione di terapie specifiche;
  • casi in cui il lavoro può compromettere la guarigione (periodo di convalescenza).

Accertamenti

L’effettivo stato di salute del lavoratore è verificato dall’ASL a cui competono gli accertamenti medico-legali. Essi possono essere effettuati tramite visite a domicilio o presso ambulatorio in determinate “fasce di reperibilità”:

  • dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori del settore privato
  • dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori del settore pubblico

Le sanzioni in caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare o alla visita in ambulatorio sono le seguenti:

  • sospensione dell’indennità totale per i primi 10 giorni alla prima assenza;
  • sospensione da parte dell’INPS della metà del trattamento economico;
  • sospensione del trattamento dalla data dell’ultima assenza.

Il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi alla visita di controllo può essere motivo di licenziamento.

Dipendenti pubblici

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici sono state definite regole ad-hoc per cercare di ridurre il tasso di assenteismo (D.L. 112/08, 78/09 e 150/09):

  • nei primi 10 giorni di assenza, per periodi di malattia di qualunque durata, viene corrisposto solamente il trttamento economico fondamentale (quindi nessuna indennità a carattere fisso e continuativo);
  • in caso di periodi di malattia con durata superiore ai 10 giorni, a partire dal 3° evento, è obbligatorio rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per il rilascio del certificato;
  • le amministrazioni sono obbligate ad effettuare verifiche anche per assenze di un solo giorno.

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Commenti

  1. Cagnoni lorena

    Buongiorno puo il mio titolare chiedermi di rinviare a suo piacere un intervento alla mano x suoi problemi io ho un contratto a tempo indeterminato