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Tutto quello che c’è da sapere sul TFR

TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (spesso detto “liquidazione”) è quella somma che il lavoratore accumula durante il periodo di lavoro presso un’azienda e che gli viene corrisposta al termine del rapporto di lavoro.

Il TFR è stato istituito come “indennità di anzianità” nel 1927 per conferire ai lavoratori un indennizzo proporzionato agli anni di servizio svolti. Nel 1982 ci fu la riforma che istituiva ufficialmente il TFR attuale. Nel 2005 venne emanata la riforma della previdenza complementare. Con questa norma si regola la destinazione del TFR a fondi pensionistici complementari tramite silenzio-assenso.

Dal 2015, in via sperimentale, è possibile per i lavoratori dipendenti del settore privato, richiedere il conferimento in busta paga della quota TFR mensile. In conseguenza di ciò, dal 2007 i lavoratori devono scegliere se destinare il TFR ai fondi pensione (di categoria oppure aperti) o se mantenerlo nella forma precedente.

Per formare il TFR ogni mese, tra le varie trattenute che si trovano in busta paga, al lavoratore viene trattenuta “una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13.5”. In parole semplici la quota TFR accumulata in un anno dal lavoratore è pari al 6.91% della retribuzione annua lorda.

Ovviamente accumulare per diversi anni porterebbe ad una svalutazione del TFR. Per questo motivo gli importi accantonati vengono rivalutati al termine di ogni anno solare dell’1.5% oltre ad una percentuale pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

In caso di dimissioni senza pensionamento il lavoratore può scegliere se ricevere immediatamente la liquidazione maturata durante tutto il periodo lavorativo presso l’azienda oppure tramutarlo in quota della futura pensione.

In alcuni casi è possibile richiedere, per motivi particolari, l’anticipo del TFR ma ci sono requisiti stringenti:

  • avere almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda;
  • richiedere al massimo il 70% del TFR accumulato al momento della richiesta;
  • non aver fatto altre richieste di anticipo TFR nella propria carriera lavorativa (ad esclusione dei lavoratori di aziende in regime di cassa integrazione);

Per quanto riguarda le aziende esse possono accogliere al massimo le richieste del 10% dei dipendenti aventi diritto e comunque in numero non superiore al 4% del totale dei lavoratori.

Ovviamente la richiesta di anticipo della liquidazione deve essere formulata per fondati motivi. Ecco quelli accettati:

  • acquisto di una prima casa per sé o per i propri figli:
    1. accensione di mutuo ipotecario se la somma richiesta è uguale o superiore a quella necessaria a titolo di anticipo;
    2. riscatto di abitazione già occupata;
    3. acquisto di suolo per costruzione di immobile;
    4. acquisto di casa per figli quando questi non dispongono dell’importo necessario all’anticipo;
    5. acquisto da parte del coniuge lavoratore se in comunione dei beni.
  • spese per lavori condominiali straordinari sulla prima casa
  • spese sanitarie per interventi e terapie straordinarie:
    1. costi accessori (viaggi, soggiorni nel luogo di ricovero, eccetera);
    2. spese sanitarie riguardanti un familiare del lavoratore;
    3. spese da sostenere durante la fruizione dei congedi parentali.

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