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Cosa c’è da sapere sull’indennità di malattia

Indennità di malattia

L’indennità economica di malattia rappresenta la somma di denaro che viene erogata a un dipendente in sostituzione della retribuzione durante la sua assenza dal posto di lavoro a causa della malattia, secondo il periodo stabilito dai contratti collettivi.

Il diritto all’indennità inizia nel momento in cui comincia l’attività lavorativa. Essa viene erogata dal datore di lavoro, il quale fornisce il denaro in anticipo per conto dell’INPS. In molti casi, il datore di lavoro stesso, sulla base di quanto previsto dal contratto, può concedere una ulteriore integrazione economica, cioè una ulteriore retribuzione.

Tra coloro che hanno diritto all’indennità di malattia ci sono tutti i dipendenti di datori di lavoro privati: in particolare, i lavoratori che hanno la qualifica di impiegati hanno diritto alla retribuzione, nel corso del periodo di malattia, sulla base di quanto stabilito dai contratti di lavoro. Essa viene fornita dal datore di lavoro, a meno che non si tratti di soggetti che appartengono al settore dei servizi (in questo caso è dovuta dall’INPS). L’indennità è concessa anche ai lavoratori parasubordinati, seppure con modalità differenti rispetto a quelle previste per i dipendenti.

Affinché l’indennità di malattia venga riconosciuta, comunque, è indispensabile che il dipendente documenti l’infermità all’INPS e al datore di lavoro con una certificazione apposita. Negli ultimi tempi l’innovazione tecnologica ha fatto sì che i certificati di malattia sottoscritti dai medici, sia per i dipendenti del settore privato che per i dipendenti del settore pubblico, debbano essere inviati unicamente in via telematica direttamente dalla struttura sanitaria o dal professionista che li rilascia. Tali certificati vanno spediti telematicamente all’INPS, che poi a sua volta li trasmette al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, quindi, dopo aver visionato l’attestazione di malattia ha la possibilità di richiedere al dipendente il numero di protocollo che identifica il certificato. La certificazione vera e propria è formata da due parti: il certificato di malattia include tutti i dati relativi al lavoratore, con la diagnosi e la prognosi, e viene trasmesso dal medico all’INPS; l’attestato di malattia indica unicamente la prognosi, e viene trasmesso al datore di lavoro (in questo caso non è presente la diagnosi per rispettare la normativa riguardante la protezione dei dati personali). Ai fini dei controlli, il dipendente è tenuto a fornire un indirizzo di reperibilità nel caso in cui esso sia differente da quello solito. Il medico certificatore al momento della visita rilascia, poi, una copia cartacea dell’attestato di malattia per il datore di lavoro e del certificato di malattia telematico.

Va detto, in ogni caso, che il dipendente è sempre tenuto a far sapere all’azienda la durata dell’assenza per la malattia. Se la malattia dovesse insorgere all’estero, le modalità di invio delle comunicazioni sono stabilite dal contratto di lavoro. Ovviamente il sito dell’INPS è sempre a disposizione per tutti i dipendenti che desiderino consultare i propri certificati di malattia ed eventualmente stamparli. Se l’assenza per malattia dura più di dieci giorni, la certificazione va richiesta a un medico del SSN, a meno che non si tratti di un’assenza dovuta a una prestazione specialistica.

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