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Codice del Consumo 2014: cosa cambia per l’ecommerce

Codice del Consumo

Entro il 13 giguno 2014 l’italia e tutti gli stati membri dovranno recepire la normativa europea che modifica il Codice del Consumo, ecco le principali novità:

Articolo 47 – Esclusioni

Al comma 2 viene riportato il paragrafo 4 della direttiva che consente agli Stati membri di poter decidere di non applicare le disposizioni contenute nella direttiva ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali di importo inferiore o uguale a 50€, potendo altresì stabilire un valore inferiore. La previsione di una soglia minima di 26€ per tale tipologia di contratti era già contenuta al previgente art.46 comma 2 del Codice del Consumo.

In sintesi: si alza da 26 a 50€ la soglia di non applicazione del rimborso della nuova direttiva (compreso il recesso).

Articolo 52 – Diritto di recesso

Costituisce una delle novità più rilevanti rispetto al regime previgente. Viene previsto, infatti, un termine più ampio entro cui poter esercitare il diritto di recesso (14gg invece degli attuali 10). Ricalca pedissequamente il contenuto dell’art. 9 della direttiva.

In sintesi: il diritto di recesso è da 10 a 14gg dalla conclusione del contratto alla consegna del bene se hai informato il cliente, ma se non l’hai fatto slitta a 12 mesi.

Articolo 54 – Esercizio del diritto di recesso

A differenza del regime previgente, viene allegato un modello-tipo armonizzato di recesso, attraverso cui poter esercitare il diritto di recesso
Al momento non cè in rete nulla sul facsimile. Sostanzialmente riprende il contenuto del previgente art.67 del Codice del Consumo, prevedendo un termine più breve (14gg a fronte degli attuali 30gg) entro cui il professionista ha l’obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore che lo ha informato di voler recedere.

In sintesi: da 30 a 14gg per rimborsare il cliente.

Articolo 57 – Obblighi del consumatore nel caso di recesso

Una novità rilevante è prevista al comma 2, laddove il consumatore è responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene e dunque non con la dovuta diligenza. Tale disposizione, incidendo unicamente sul valore del bene e non già sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso, si configura come una disposizione più favorevole al consumatore rispetto a quella contenuta al comma 2 del previgente articolo 67 del Codice del consumo, secondo cui, invece, un utilizzo non diligente del bene pregiudica irrimediabilmente l’esercizio del diritto di recesso.

In sintesi: se il cliente manipola il prodotto devi comunque accettarlo nel recesso, ma se ho ben capito il rimborso sarà decurtato della diminuzione del valore riscontrata.

Articolo 65 – Pagamenti supplementari

Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al sistema previgente che amplia la tutela del consumatore, laddove subordina eventuali pagamenti supplementari sempre al consenso espresso del consumatore. Ricalca pedissequamente il contenuto dell’art.22 della direttiva. Prevede il divieto di ogni sistema di opt-out di acquisizione del consenso del consumatore, impedendo l’utilizzo di opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare.

In sintesi: il divieto di ogni sistema di opt-out di acquisizione del consenso del consumatore.

Questi i piu rilevanti, se volete trovate il testo integrale sul sito della Camera.

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